Art. 5.
(Programma nazionale degli interventi per le infrastrutture idriche).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 2, comma 4, l'Agenzia adotta il PII.

 

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      2. Il PII ha le seguenti finalità:

          a) monitoraggio dello stato delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione del PII, con valutazione del rispetto della tempistica di realizzazione, e di quelle programmate;

          b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, in riferimento ai settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

          c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali necessari per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;

          d) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera c), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle priorità e delle necessarie risorse.

      3. Lo schema del PII è sottoposto al parere vincolante di un'apposita Commissione consultiva, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:

          a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dall'articolo 3, comma 2, alinea.

      4. L'Agenzia, entro venti giorni dall'adozione del PII, lo trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla data di ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al Comitato ministeriale per la programmazione economica (CIPE).

 

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