1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 2, comma 4, l'Agenzia adotta il PII.
a) monitoraggio dello stato delle infrastrutture esistenti o in corso di realizzazione alla data di adozione del PII, con valutazione del rispetto della tempistica di realizzazione, e di quelle programmate;
b) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni, in riferimento ai settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;
c) individuazione, a livello nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali necessari per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi;
d) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera c), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle priorità e delle necessarie risorse.
3. Lo schema del PII è sottoposto al parere vincolante di un'apposita Commissione consultiva, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da:
a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dall'articolo 3, comma 2, alinea.
4. L'Agenzia, entro venti giorni dall'adozione del PII, lo trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, entro quattro mesi dalla data di ricezione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al Comitato ministeriale per la programmazione economica (CIPE).